Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27951 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/02/1983
avverso la sentenza del 04/10/2024 del GIUDICE COGNOME di FIRENZE
t dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 4 ottobre 2024 il Tribunale di
Firenze applicava, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 21 marzo 2022, nei
confronti di NOME un aumento rispetto alla pena inflitta con la predetta sentenza pari a mesi 10 di reclusione ed € 2000 di multa avendolo
ritenuto colpevole dell’ulteriore condotta ascritta, determinando, pertanto, la pena complessivamente da irrogare a carico del prevenuto in anni 4 e mesi 2
di reclusione ed euri 10.000,00 di multa;
che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo il vizio di motivazione e la
violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante
orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai
sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma
50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Core ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01) caso che la presente sentenza non manifesta;
che il ricorso devi< perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 TA
Il Consigliere estensore DE post il Presidente