Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione penale offre un chiaro esempio di come le norme procedurali definiscano i confini entro cui è possibile impugnare una decisione. In particolare, il caso in esame dimostra l’importanza di formulare un ricorso basato su motivi specificamente ammessi dalla legge, pena una severa dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga investita di questioni che non rientrano nella sua competenza di legittimità.
Il Contesto del Caso: i Fatti alla Base del Ricorso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bari. L’appellante lamentava, in sostanza, la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Il ricorrente riteneva che questa omissione costituisse un errore di diritto sufficiente a giustificare l’intervento della Corte di Cassazione.
I Limiti al Ricorso e l’Inammissibilità
La Suprema Corte, tuttavia, ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insuperabile. Il ricorso è stato giudicato inammissibile non per l’infondatezza della questione sollevata, ma perché le ragioni addotte non erano consentite dalla legge in quel specifico contesto processuale. La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso determinate sentenze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato in modo conciso ma inequivocabile che il Legislatore ha scelto di limitare l’accesso alla Cassazione per certe tipologie di decisioni. La doglianza del ricorrente, pur riguardando un potenziale errore di diritto, non rientrava nel novero delle censure ammesse dalla norma procedurale di riferimento. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto proposto per ragioni ‘non consentite’. Questa valutazione preliminare impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione, ovvero se l’articolo 129 c.p.p. dovesse effettivamente essere applicato nel caso di specie. La decisione si concentra esclusivamente sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti, è regolato da norme rigorose che devono essere scrupolosamente osservate. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve prima superare il vaglio di ammissibilità, che verifica la conformità dell’atto ai presupposti stabiliti dalla legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni presentate dal ricorrente, relative alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non rientravano tra i motivi specifici consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare quel tipo di sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si evince dal riferimento all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale?
Dal riferimento a tale articolo si evince che la legge pone dei limiti specifici e tassativi ai motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro determinate decisioni, e le ragioni addotte dal ricorrente in questo caso non rientravano tra quelle previste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/06/1993
avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato i;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024