Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29841/2024 offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, specialmente nei casi in cui, pur estinto il reato per prescrizione, persistono le conseguenze civili. La pronuncia sottolinea il principio fondamentale della inammissibilità ricorso quando questo si fonda su contestazioni relative ai fatti e non a violazioni di legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto il reato a lui contestato (art. 326 c.p.) dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d’Appello, si trovava comunque a dover fronteggiare la conferma delle statuizioni civili derivanti da quel reato. Non accettando la valutazione sulla sua responsabilità ai fini civilistici, decideva di presentare ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della responsabilità dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano ammissibili in sede di legittimità e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cruciali per comprendere la funzione del giudizio di Cassazione. I giudici hanno spiegato che le doglianze del ricorrente, sebbene formalmente presentate come critiche legali, erano in realtà “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, infatti, non contestava una errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma piuttosto la sua ricostruzione dei fatti. Chiedeva, in sostanza, una “valutazione alternativa della vicenda”.
Questo tipo di richiesta è preclusa in Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito è quello di verificare la legittimità della sentenza impugnata, ovvero controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di diritto e che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Poiché nel caso di specie i giudici di merito avevano fornito argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi alla giurisprudenza, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Anche quando un reato è prescritto, le conseguenze civili possono sopravvivere e la responsabilità può essere accertata. Tuttavia, un eventuale ricorso in Cassazione contro tali statuizioni non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. I motivi di ricorso devono concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, pena, come in questo caso, una secca dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Se un reato è dichiarato prescritto, scompaiono anche le responsabilità civili per il danno causato?
No, l’ordinanza conferma che le statuizioni civili, come il risarcimento del danno, possono persistere e essere confermate anche dopo che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché basato su ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e valuta solo la corretta applicazione della legge, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma pecuniaria (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. e conferma delle statuizioni civili);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nei tre motivi di ricorso e attinenti alla ritenuta responsabilità (pur sotto i profilo civilistico essendovi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione) per il reato contestato non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024