Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/03/1982
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 19 febbraio
2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni il 6 maggio 2022, rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata a carico di NOME
COGNOME in ordine al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto al cap
(fatti commessi in Narni, Terni e altrove fino all’ottobre 2016), mentre l’imputato in seco grado veniva assolto dall’analoga imputazione a lui ascritta al capo C, perché il fatto non sussi
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizi colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui al capo B, sotto il duplice profilo del
motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacat
legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i qua confrontarsi con le obiezioni difensive e nello sviluppare le argomentazioni del primo giudi
hanno ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti investigativi dei Carabinieri di Terni, le dichiarazioni dell’assuntore NOME COGNOME risultate precise e credibili.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.