Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il 02/06/1969
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di GROSSETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il ricorso, così come l’istanza di rideterminazione della pena, rivolta al giudice dell’esecuzione, che la ha disattesa, è stato presentato sul
postulato che NOME COGNOME è stato condannato a pena aumentata in conseguenza dell’applicazione della recidiva reiterata quantunque gravato da un
unico precedente irrevocabile, contraddetto – secondo quanto affermato dal
Tribunale di Grosseto e contestato da COGNOME senza il conforto di idoneo supporto documentale – dal certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di
quattro condanne a pena detentiva, relative e a reati commessi in epoca precedente a quella di consumazione del delitto che gli è valso la condanna alla
pena de qua agitur;
che l’applicazione dell’aumento per la recidiva reiterata è consentita, al cospetto delle condizioni di legge, anche nei confronti di soggetto cui non è stata
applicata, in passato, la recidiva semplice (così Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023,
COGNOME, Rv. 284878 – 01);
che, in ogni caso, il giudice dell’esecuzione, in linea di principio, è abilitato ad intervenire sulla misura della pena irrogata in sede di cognizione solo in caso di illegalità e non anche in quello di determinazione illegittima ma, comunque, rientrante, per specie ed entità, nella cornice edittale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.