Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ch deducono il vizio di motivazione (primo motivo) e la violazione di legge (secondo motivo) in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen., sono manifestamente infondate perché, come affermato da questa Corte, al concordato in appello non si applica il disposto di cui all’art. 545-bis, comma 1, proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 mar 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistemati esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288013 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 01);
rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di leg relazione agli artt. 6 I. n. 401 del 1989 e 533 cod. proc. pen., è inammissibile in qua l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel success giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di uf con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.