Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 30 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 5.99-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso in esame è incentrato sull’incongruità del percors motivazionale formulato dalla Corte di appello di Ancona, con argomentazioni prospettate al di fuori dei parametri stabili dall’art. 599-bis cod. proc. pen. come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell’ordinamento processuale l’istituto del concordato sui motivi.
Ritenuto che, nel ribadire l’inammissibilità delle doglianze poste fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare l giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 d 10/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 276102 – 01).
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 59 comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.