Inammissibilità Ricorso: Quando l’Impugnazione si Ferma in Partenza
Nel complesso mondo della procedura penale, l’accesso ai mezzi di impugnazione non è illimitato. La legge stabilisce regole precise e motivi specifici per poter contestare una sentenza. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo concetto è fondamentale per comprendere che non ogni doglianza può essere portata davanti a un giudice superiore, specialmente quando si tratta di sentenze emesse a seguito di riti speciali.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su Motivi non Consentiti
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’immediata proscioglimento dell’imputato qualora ricorrano determinate condizioni, come l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Il ricorso, quindi, mirava a ottenere una rivalutazione del merito della causa in una sede superiore.
La Valutazione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha adottato una decisione netta e procedurale. Senza entrare nel merito della richiesta del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede in un’altra norma fondamentale del codice di rito, l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione limita in modo stringente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata dall’imputato – la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p. – non rientrasse nel novero dei motivi consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente giuridico-processuale. I giudici hanno osservato che il legislatore ha scelto di limitare il diritto di appello in determinati contesti per ragioni di economia processuale e per dare stabilità a decisioni che nascono da un accordo tra le parti (come nel caso del patteggiamento). L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, funge da filtro, impedendo che le corti superiori vengano sommerse da ricorsi pretestuosi o basati su motivi che avrebbero dovuto essere discussi e risolti in fasi precedenti del giudizio. Il tentativo del ricorrente di sollevare una questione relativa all’art. 129 c.p.p. è stato interpretato come un tentativo di aggirare tali limiti, proponendo una doglianza non consentita. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cruciale: il diritto di impugnazione non è assoluto ma va esercitato nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge. L’inammissibilità del ricorso non è solo una formalità, ma una sanzione processuale con conseguenze concrete. In questo caso, il ricorrente non solo ha visto la sua istanza respinta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una corretta impostazione dei motivi di impugnazione, la cui mancanza può portare a esiti sfavorevoli e a costi aggiuntivi.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto per ragioni non consentite dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita i motivi di impugnazione per determinate sentenze.
Qual era il motivo specifico del ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato ha basato il suo ricorso sulla presunta omessa applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo del giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato in presenza di determinate cause di non punibilità evidenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Corte?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34099  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025