Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Non Superano il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, chiarendo perché molti appelli si concludono con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questi principi in un caso concreto, respingendo le doglianze di un ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi addotti si concentravano essenzialmente su due punti: in primo luogo, si contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendone di fatto una lettura alternativa; in secondo luogo, si criticava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione impugnata, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale e della funzione stessa della Cassazione. Le motivazioni possono essere suddivise in due filoni principali, corrispondenti ai motivi di ricorso presentati.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove e l’inammissibilità del ricorso
Il primo motivo di inammissibilità del ricorso risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di compiere una nuova valutazione delle fonti di prova, come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Tale attività è preclusa in questa sede.
Il ricorrente, secondo la Corte, non ha lamentato un ‘travisamento della prova’ – ossia un errore palese e decisivo nella lettura di un atto processuale – ma ha semplicemente cercato di proporre una propria interpretazione del materiale probatorio, diversa da quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. Questo tentativo di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito è contrario alla legge e conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
La Correttezza del Trattamento Punitivo
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ riguardo alla pena inflitta. I giudici di merito avevano adeguatamente considerato gli argomenti difensivi e avevano giustificato la loro decisione in modo congruo. Poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legge e non su un disaccordo riguardo alla valutazione dei fatti. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare motivi specifici che denuncino errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di Cassazione. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e criticava la determinazione della pena, attività che rientrano nel giudizio di merito e non in quello di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti (giudizio di merito), ma controllare che i tribunali e le corti d’appello abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro sentenze siano motivate in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40358 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:
volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo n. 1, si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 2: si veda pagina 4 della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.