Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge. Il provvedimento, pur nella sua concisione, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche a carico del proponente. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un riesame della decisione di secondo grado da parte della Suprema Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di ultima istanza nel nostro ordinamento.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto l’atto e dato avviso alle parti, ha proceduto all’udienza. All’esito della camera di consiglio, i giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha impedito alla Corte di entrare nel vivo delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello di Roma è divenuta definitiva.
Le conseguenze economiche della pronuncia
La declaratoria di inammissibilità non è rimasta priva di effetti per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità (come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici), la decisione si fonda su principi consolidati. L’inammissibilità del ricorso può derivare da una molteplicità di vizi, sia di forma che di sostanza. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della mancata osservanza dei termini per l’impugnazione, della carenza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, o della genericità delle censure mosse. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende suggerisce che la Corte abbia ravvisato una colpa del ricorrente nella proposizione dell’impugnazione, ritenendola priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza del rispetto rigoroso dei requisiti procedurali per l’accesso alla giustizia di legittimità. Sottolinea come un’impugnazione non adeguatamente preparata non solo si riveli inutile ai fini della difesa, ma possa anche comportare significative conseguenze economiche. La pronuncia di inammissibilità del ricorso chiude definitivamente la vicenda processuale, cristallizzando la sentenza impugnata e ponendo a carico del ricorrente l’onere delle spese e di una sanzione ulteriore. Ciò serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti e la fondatezza di un ricorso prima di presentarlo alla Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso presenta vizi di forma o di sostanza tali da impedire alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. La decisione del grado precedente diventa, di conseguenza, definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata?
No. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha precluso ogni valutazione sul merito della sentenza impugnata. La Corte si è fermata a un esame preliminare dei requisiti dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/05/1973
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 205/25 RENDILE-
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio
di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato contestato, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con
gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argonnentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025