Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42327 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
‘ alà–Idato avviso Erep37 – fin
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso per revisione ex art.629 cod. proc. pen. del 7 luglio 2023, l’integrazione in data 13 luglio 2023 ed i provvedimenti impugnati:
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte di NOME COGNOME , in data agosto 2023:
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distin tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.