Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIUSSANO il 05/05/1969 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Vene
confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vicenza, che av
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’ar
cod. pen.;
– che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall’im
(avendo il difensore firmato solo per autentica) avuto riguardo al principio
secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provved
compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla
personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod
pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassaz
U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010); e ciò anch
l’istanza diretta ad ottenere la rescissione del giudicato (Sez. 6, n.
20/09/2021, Cospito, Rv. 281991);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale ca inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 61 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il C
Il Presi ente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale