Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione sottolinea come un atto di impugnazione, per essere valido, non possa limitarsi a lamentele vaghe e indeterminate, ma debba contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende contestare. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Nel suo atto, il ricorrente lamentava in modo generico presunti difetti di logicità e carenze nella motivazione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente, la sentenza si basava su una ricostruzione dei fatti travisata e su un compendio probatorio incerto e insufficiente.
Tuttavia, l’impugnazione non andava oltre queste affermazioni generali, omettendo di indicare con la necessaria specificità quali fossero gli elementi concreti e le ragioni di diritto a sostegno della sua tesi. In sostanza, il ricorso si configurava come una censura vaga contro una decisione ritenuta semplicemente ‘sbagliata’, senza però confrontarsi analiticamente con il ragionamento seguito dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno rilevato che la doglianza presentata era totalmente generica e indeterminata, risultando priva dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione enunci specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione su considerazioni di diritto processuale molto chiare. La funzione tipica dell’impugnazione, hanno ricordato i giudici, è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Questo significa che l’appellante ha l’onere di confrontarsi in modo puntuale e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre censure vaghe, senza indicare con concretezza e puntualità gli elementi alla base del suo motivo di ricorso. Questo comportamento ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013), secondo cui ‘contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta’.
In assenza di tale confronto specifico, il ricorso si riduce a una mera manifestazione di dissenso, priva della struttura argomentativa richiesta dalla legge, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state nette: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rappresenta un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Non è sufficiente contestare una sentenza; è indispensabile farlo in modo specifico, dettagliato e pertinente. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma un presidio fondamentale per garantire la serietà e l’efficacia del sistema delle impugnazioni, evitando ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non conteneva una critica argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è la funzione principale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una ‘critica argomentata’ al provvedimento cui si riferisce. Ciò richiede un confronto specifico con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto della decisione contestata, indicando chiaramente i motivi del dissenso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABOULFADL SALAHEDDINE nato il 04/03/1997
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che non risulta formulato in termini consentiti in questa sede l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunti difetti di logicità e carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, finendo, invero, con il censurare, ancora una volta in termini del tutto vaghi, una decisione asseritamente sbagliata, poiché fondata su una ricostruzione dei fatti travisata e retta da un compendio probatorio incerto e insufficiente;
che, infatti, deve osservarsi come la suddetta doglianza sia totalmente generica per indeterminatezza, essendo priva dei requisiti prescritti dall’ art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto – a fronte di una motivazione che, contrariamente a quanto contestato, risulta congrua e logicamente corretta, e con cui la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure prospettate con l’atto di appello (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) – omette di indicare con la dovuta e concreta specificità e puntualità gli elementi che sono alla base del motivo di ricorso, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto c fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.