Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione tecnica. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso generico. Quando un’impugnazione non è sufficientemente specifica, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questo caso per capire perché.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione era la correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano affermato la sua responsabilità penale. Il ricorrente, in sostanza, non riteneva adeguate le argomentazioni che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello; significa, piuttosto, che il ricorso non superava un controllo preliminare di validità. Il ricorso era stato formulato in modo tale da non poter essere nemmeno discusso, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Requisiti di Specificità e l’inammissibilità del ricorso generico
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La Corte ha ritenuto che il ricorso presentato fosse “generico per indeterminatezza”.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però:
1. Indicare gli elementi specifici alla base della sua critica.
2. Permettere al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, “logicamente corretta” e “esente da vizi logici”, avendo esplicitato in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento. A fronte di una motivazione solida, un ricorso non può essere una semplice manifestazione di dissenso, ma deve trasformarsi in una critica puntuale e argomentata, capace di evidenziare le specifiche falle del ragionamento del giudice precedente. In assenza di questa specificità, il ricorso è nullo.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la forma, nel diritto processuale, è sostanza. L’inammissibilità di un ricorso generico non è un mero cavillo burocratico, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che evita di impegnare la Corte Suprema in discussioni vaghe e non focalizzate.
Per chiunque intenda impugnare una sentenza, è fondamentale affidarsi a un difensore che sappia articolare i motivi di ricorso in modo dettagliato e specifico, attaccando punto per punto le argomentazioni della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica, rendendo la propria situazione ancora più gravosa.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge, come nel caso in esame in cui era generico e indeterminato, violando l’obbligo di specificità dei motivi previsto dall’art. 581 c.p.p.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il ricorso contesta la sentenza in modo vago, senza indicare con precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che si pongono a fondamento della critica, impedendo così al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso?
La Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 06/02/1992
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere COGNOME tensore COGNOME
La Presidente