Inammissibilità Ricorso Generico: Requisiti di Specificità dell’Appello
L’ordinanza n. 19864/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali dell’atto di appello, sottolineando come la mancanza di specificità conduca inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: chi impugna una sentenza deve farlo in modo mirato e argomentato, non potendosi limitare a una critica vaga della decisione del giudice precedente.
I Fatti del Caso: L’origine della controversia
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta scorrettezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano valutato la congruità della pena applicata. Il ricorrente, tuttavia, formulava la sua censura in termini generali, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
La Valutazione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte, investita della questione, ha prontamente rilevato la carenza strutturale del ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo di appello era ‘generico e aspecifico’. Questa valutazione si fonda sulla violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha spiegato che un ricorso non può limitarsi a una critica generale senza indicare gli elementi concreti che ne costituiscono il fondamento. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato sulla decisione.
Il Principio di Correlazione tra Sentenza e Impugnazione
Un punto cruciale evidenziato nell’ordinanza è il principio di correlazione. La mancanza di specificità, secondo la Cassazione, non si manifesta solo nella genericità e indeterminatezza delle lamentele, ma anche nella mancata correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’appello. In altre parole, l’atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni del giudice che ha emesso la sentenza, ma deve confrontarsi con esse, pena la caduta nel vizio che conduce all’inammissibilità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di garantire la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Un ricorso generico non solo appesantisce inutilmente il lavoro giudiziario, ma elude anche il requisito fondamentale del contraddittorio, che presuppone una critica puntuale e argomentata. La sentenza impugnata, se logicamente corretta, non può essere messa in discussione da censure astratte. Il ricorrente ha l’onere di individuare le specifiche lacune o i vizi logici del ragionamento del giudice precedente, consentendo così un vaglio effettivo in sede di legittimità. La decisione si fonda quindi su una rigorosa applicazione delle norme procedurali, volte a preservare l’efficienza e la serietà del processo penale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e una formulazione chiara, specifica e pertinente dei motivi di critica. L’inammissibilità del ricorso generico non è una mera formalità, ma un presidio essenziale per il corretto funzionamento della giustizia penale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di un motivo di appello ‘generico e aspecifico’ che non indica chiaramente gli elementi e le ragioni della critica alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che il motivo non è sufficientemente dettagliato e non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Manca di correlazione tra le ragioni della decisione criticata e quelle dell’impugnazione, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale con riferimento alla congruità della pena applicata alla ricorrente, risulta generico e aspecifico, perchè privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024