Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce i Requisiti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla inammissibilità del ricorso generico nel processo penale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale: per impugnare efficacemente una sentenza, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già esaminate, ma è necessario un confronto critico e puntuale con le motivazioni del giudice che ha emesso il provvedimento. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Decisione d’Appello
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su presunte violazioni di diverse norme del codice penale e di procedura penale, tra cui quelle relative alla valutazione della prova e al riconoscimento di circostanze attenuanti. L’atto di impugnazione, tuttavia, non introduceva nuovi elementi di critica rispetto a quanto già discusso e respinto nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha constatato che i motivi di ricorso erano una mera riproduzione delle censure già adeguatamente analizzate e confutate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘genericità’ e ‘aspecificità’ dei motivi di ricorso. La Corte ha spiegato che un’impugnazione è inammissibile quando non riesce a stabilire una correlazione critica tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e gli argomenti proposti dal ricorrente.
Il Vizio di Aspecificità e la Genericità dei Motivi
I giudici hanno chiarito che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento che si contesta. Se i motivi di ricorso si limitano a ripetere argomenti già vagliati e respinti, senza confrontarsi specificamente con la logica argomentativa del giudice precedente, l’atto cade nel vizio di aspecificità. Nel caso specifico, i sei motivi presentati sono stati giudicati ‘riproduttivi’ e ‘generici’, poiché non affrontavano in modo pertinente le analisi probatorie e le conclusioni giuridiche della Corte d’Appello.
Il Principio di Diritto Affermato
Citando un proprio precedente consolidato (sentenza Scicchitano del 2007), la Cassazione ha ribadito che il ricorso deve contenere una critica strutturata alla decisione impugnata. È necessario che il ricorrente indichi con precisione le parti della motivazione che ritiene errate e spieghi perché, sulla base di specifici argomenti giuridici o probatori. In mancanza di questo confronto dialettico, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa Tecnica
Questa ordinanza serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile un’analisi approfondita delle motivazioni del giudice e la costruzione di censure specifiche, pertinenti e critiche. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già espresse è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi presentati non si confrontano specificamente con le ragioni argomentate nella decisione impugnata. In pratica, se l’atto si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente confutate nel grado precedente senza una critica puntuale, cade nel vizio di aspecificità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse censure del grado precedente?
Perché l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si contesta. Riproporre identiche censure significa ignorare le argomentazioni del giudice che ha già deciso su quei punti. La legge richiede che l’atto di impugnazione dimostri il vizio della sentenza appellata attraverso un confronto specifico con la sua motivazione, non con una semplice ripetizione di argomenti già respinti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1439 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRAPANI il 03/10/1964
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Paolo
OSSERVA
Ritenuto che i sei motivi di ricorso (violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., GLYPH artt. 131 -bis, 99, 385, quarto comma, 62-bis cod. pen.. e d.lgs. n. 150 del 2022) risultano r i Produttivi (l identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha analizz ito gli stes; con pertinente riferimenti ai dati probatori e corretti argomenti giuridici; che i moti..1 si r altresì, generici nella parte in cui non si confrontano con la decisione impugnata; ( lie, infa il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della coi relazione t le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamente dell’atto cli impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, enza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, R 236945
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la Pndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024