Inammissibilità Ricorso Generico: Requisiti Essenziali per l’Appello
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale attraverso cui la difesa può contestare una decisione sfavorevole. Tuttavia, affinché questo strumento sia efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione non specifica, dichiarando l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere motivi di appello chiari, dettagliati e pertinenti, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva formulato un unico motivo di gravame, incentrato esclusivamente sulla presunta erronea determinazione della pena inflitta dai giudici di secondo grado. L’imputato lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione da parte della Corte territoriale su questo specifico punto.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla valutazione del motivo di ricorso come manifestamente generico e indeterminato, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché un Motivo di Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione sulla base di due distinti profili di genericità, entrambi riconducibili alla violazione dei principi che regolano il diritto di impugnazione.
Violazione dell’Art. 581 c.p.p.: La Mancanza dei Requisiti Prescritti
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era totalmente privo dei requisiti indicati dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione sul calcolo della pena senza però indicare gli elementi concreti alla base della sua censura. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non ha permesso alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Assenza di Correlazione: Il Vizio di Radicalità
In secondo luogo, la Corte ha definito il motivo come generico anche perché radicalmente privo di specificità, a causa della totale mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, la critica mossa dal ricorrente non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza di secondo grado, risultando astratta e slegata dal contesto decisionale. Questo difetto di correlazione rende l’impugnazione un mero esercizio formale, inidoneo a innescare una reale revisione critica della decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del sistema processuale penale: l’impugnazione non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere costruito con rigore e precisione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, è indispensabile che la difesa articoli motivi specifici, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano, le norme che si assumono violate e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della critica. È altresì cruciale che tali critiche si confrontino dialetticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, dimostrandone le eventuali falle logiche o giuridiche. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a non superare il primo vaglio del giudice, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero non indica chiaramente gli elementi di fatto e di diritto alla base della censura, e quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso stesso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Perché è fondamentale che i motivi di appello siano correlati alla motivazione della sentenza impugnata?
È fondamentale perché solo un confronto diretto e specifico con le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza permette di evidenziare eventuali vizi logici o giuridici. Un motivo non correlato risulta astratto e non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato sulla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41046 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41046 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine all’unico motivo di appello non rinunciato dal ricorrente, relativo, nella specie, alla determinazione della pena, Ł generico per indeterminatezza perchØ totalmente privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 sul calcolo della pena), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto altresì che il medesimo motivo Ł generico anche in quanto radicalmente privo di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 16054/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO