Inammissibilità ricorso generico: la Cassazione stabilisce i paletti
L’inammissibilità ricorso generico è uno dei principali ostacoli procedurali che possono portare al rigetto di un’impugnazione senza che ne venga esaminato il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere valido, deve essere specifico e non può limitarsi a critiche vaghe e indeterminate. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere i requisiti essenziali di un atto di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: il vizio della motivazione. Nello specifico, si lamentava che i giudici di merito non avessero fornito alcuna argomentazione riguardo alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le doglianze dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione puramente procedurale, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputato.
Le Motivazioni: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione rigorosa dell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una ‘assoluta genericità’ dei motivi addotti.
Il ricorrente si era infatti limitato a invocare l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando un vizio di motivazione in termini astratti. Non ha, però, individuato né analizzato alcun profilo specifico di censura all’apparato motivazionale della sentenza d’appello. Le sue affermazioni sono state giudicate ‘apodittiche’, ovvero presentate come verità evidenti senza alcuna dimostrazione o argomentazione a supporto.
La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente lamentare un’omissione; è necessario spiegare perché quella specifica omissione sia rilevante e come avrebbe potuto incidere sulla decisione finale. L’inosservanza di questo requisito di specificità, come previsto dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità del ricorso generico.
Conclusioni: un monito per la prassi forense
Questa pronuncia rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Non basta enunciare un principio di diritto o lamentare un vizio in astratto; è indispensabile calare la critica nella realtà della sentenza che si contesta, evidenziando i passaggi illogici, le omissioni rilevanti o gli errori di diritto concreti. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. Il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua tesi, violando così il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso in Cassazione?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede che il ricorso contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente una richiesta generica di annullamento, ma è necessario individuare e analizzare i profili di censura specifici rivolti alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309 deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avencID il giudice di meri formulato nessuna argomentazione in ordine alla sussistenza di cause di pro scioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indica ione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che ale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a soste del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza imp senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di :ensura all’a motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dalliz rt 591, le proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente