Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’attenzione meticolosa ai requisiti formali imposti dal codice di procedura. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 11847/2024, offre un chiaro monito sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, pena l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione evidenzia come la semplice contestazione di una sentenza, senza un’articolata critica alle sue fondamenta, sia destinata a fallire, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha adito la Corte di Cassazione lamentando una generica violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento. Il ricorso, tuttavia, si basava su un unico motivo, privo di argomentazioni specifiche a sostegno della tesi difensiva.
Inammissibilità del Ricorso Generico: La Decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso”, mettendo in luce come il ricorrente si fosse limitato a invocare l’annullamento della sentenza impugnata senza fornire alcuna ragione concreta a supporto delle proprie tesi. Questo approccio viola palesemente quanto prescritto dall’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la propria decisione sul dettato normativo, in particolare sull’art. 581, lett. d), c.p.p., che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente presentare affermazioni apodittiche o manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, individuare e analizzare profili specifici di censura rivolti all’apparato motivazionale che fonda il decisum (la decisione) della corte di merito.
La genericità dei motivi, come quella riscontrata nel caso di specie, costituisce una causa di inammissibilità esplicitamente prevista dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di impugnazione deve essere un atto critico, mirato e specifico. Non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi o una contestazione vaga della sentenza. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi dettagliata e puntuale della decisione impugnata, identificando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano. Per le parti, la lezione è altrettanto chiara: un ricorso superficiale non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori oneri economici. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia di un confronto processuale serio e fondato sul diritto.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa richiede la legge per evitare che un ricorso sia considerato generico?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Ciò significa che il ricorrente deve articolare una critica puntuale alla sentenza impugnata, non limitandosi a contestazioni vaghe.
È sufficiente invocare l’annullamento di una sentenza per presentare un ricorso valido?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che limitarsi a invocare l’annullamento tramite affermazioni apodittiche, senza individuare e analizzare specifici profili di censura contro le motivazioni della decisione, integra la causa di inammissibilità per genericità dei motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione di legge in or all’affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, commi i e 4, d. P.R. 309/1990, non avendo il giudice emesso sentenza di proscioglimento.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione sp ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della senten senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza ind analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) co proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 59 proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente