Inammissibilità ricorso generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e specifici, pena la loro reiezione immediata con conseguente condanna alle spese. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso riguardava la presunta nullità della sentenza per inosservanza di una norma procedurale. Tuttavia, il ricorso è stato formulato in termini ampi e non circostanziati.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il motivo di appello era affetto da “genericità per indeterminatezza”. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessaria Specificità dei Motivi di Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha osservato che il ricorso in esame era del tutto privo di tali requisiti. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la sua censura. Si è limitato a una critica vaga, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti necessari per individuare i rilievi mossi e per esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. In sostanza, un ricorso non può essere un mero lamento generico, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata contro la decisione che si intende contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. L’inammissibilità del ricorso generico non è una mera formalità, ma un presidio a garanzia dell’efficienza del sistema giudiziario, che evita di appesantire le corti con appelli esplorativi o pretestuosi. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti che sappiano tradurre le doglianze in motivi di ricorso tecnicamente validi, specifici e pertinenti, al fine di evitare non solo la delusione di un rigetto in rito, ma anche un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un motivo di ricorso per non essere considerato generico?
Un motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi e di valutarli nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 01/08/1984
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Torre Daniele;
ritenuto che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.