Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. L’ordinanza in esame sottolinea come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo le porte a un esame di merito. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali che un atto di impugnazione deve possedere per essere valutato dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado per plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Attraverso il proprio difensore, il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione, lamentando, in un unico motivo, la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato privo dei requisiti essenziali per superare il vaglio preliminare della Corte.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della struttura dell’atto di impugnazione. I giudici hanno evidenziato come le ragioni di doglianza fossero state formulate in termini ‘del tutto aspecifici’, contenendo censure ‘assolutamente generiche’ riguardo alla presunta mancanza di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. È mancato, secondo la Corte, un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, rendendo il ricorso un mero atto di dissenso generico piuttosto che una critica giuridicamente strutturata.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità degli Artt. 581 e 591 c.p.p.
La motivazione della Corte si ancora saldamente ai dettami degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme impongono, a pena di inammissibilità del ricorso, che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Non è sufficiente manifestare un generico disaccordo con la sentenza. Al contrario, il ricorrente ha l’onere di:
1. Identificare chiaramente i punti della decisione che intende contestare.
2. Esporre le ragioni giuridiche e fattuali per cui ritiene che la decisione sia errata.
3. Instaurare un dialogo critico con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le presunte lacune o gli errori.
Nel caso di specie, il ricorso era completamente privo di questo confronto con le ‘adeguate giustificazioni a sostegno del decisum’, trasformandosi in un’impugnazione apparente e non sostanziale. La Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione; un compito impossibile se i presunti vizi non vengono illustrati in modo specifico.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che esige precisione, specificità e un confronto diretto con la decisione che si intende censurare. Atti generici o meramente ripetitivi delle difese svolte nei gradi precedenti sono destinati a non superare il vaglio di ammissibilità, con un conseguente dispendio di tempo e risorse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni di doglianza erano formulate in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti che un ricorso deve avere per essere ammissibile secondo la Corte?
Secondo l’ordinanza, che richiama gli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, confrontandosi in modo diretto con le giustificazioni della decisione contestata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
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esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente