Inammissibilità del Ricorso Generico: La Necessità di Specificare il Pregiudizio Concreto
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la semplice denuncia di un’irregolarità procedurale non sia sufficiente a giustificare l’accoglimento del gravame. È fondamentale dimostrare in che modo tale vizio abbia inciso negativamente sui diritti della difesa. L’inammissibilità del ricorso diventa, in caso contrario, una conseguenza inevitabile.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’intero impianto del ricorso si fondava su un’unica doglianza di natura squisitamente procedurale, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria sottostante.
Il Motivo del Ricorso: una Censura sulla Tempistica
Il ricorrente lamentava il tardivo deposito delle conclusioni da parte della Procura Generale nel giudizio di secondo grado. Sebbene tali conclusioni fossero state comunque comunicate alla difesa prima che questa formulasse le proprie, l’imputato riteneva che tale ritardo costituisse una violazione delle sue prerogative difensive. Tuttavia, la critica mossa nell’atto di impugnazione si limitava a rivendicare in modo astratto la lesione subita, senza scendere nei dettagli.
L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il punto cruciale, come evidenziato dalla Suprema Corte, risiede proprio nella genericità dell’argomentazione. Il ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico. Non basta affermare che un diritto è stato violato; è onere della parte dimostrare quale concreto pregiudizio sia derivato da tale violazione e in che modo essa abbia potuto influenzare l’esito del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza. I giudici hanno rilevato che la censura era stata “addotta in termini di marcata genericità”. Il ricorrente si era limitato a rivendicare “apoditticamente” una lesione delle prerogative difensive, senza “puntualizzare in che termini la detta inosservanza… ha inciso sull’esito del giudizio”.
In altre parole, la Corte ha ribadito che, per essere accolto, un motivo di ricorso basato su un vizio procedurale deve spiegare il nesso di causalità tra l’irregolarità e il danno concreto subito dalla difesa. Mancando questa specificazione, la doglianza rimane una mera enunciazione di principio, insufficiente a invalidare la decisione impugnata. La Corte ha inoltre richiamato un precedente conforme per rafforzare la propria decisione, dimostrando la coerenza del proprio orientamento.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
La pronuncia in esame è un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede non solo l’identificazione di un vizio di legge, ma anche e soprattutto la capacità di argomentare in modo dettagliato e convincente il pregiudizio che ne è scaturito. Un’impugnazione che si limiti a denunciare un’irregolarità formale senza dimostrarne le conseguenze pratiche è destinata all’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente non solo vede respinta la propria istanza, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica censura sollevata, relativa a un ritardo procedurale, è stata formulata in termini di marcata genericità, senza specificare in che modo l’irregolarità avesse concretamente pregiudicato l’esito del giudizio.
Qual era il motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato lamentava il tardivo deposito delle conclusioni da parte della Procura Generale, sostenendo che ciò avesse leso le sue prerogative difensive.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN SEVERO il 12/11/1966
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, inerente al 1:ardi deposito della conclusioni da parte della Procura Generale, comunque comunicate al ricorrente prima della formulazione delle proprie conclusioni, risulta addotta in termini di marcata generic quanto alle prerogative difensive lese nella specie, solo apoditticamente rivendicate senza puntualizzare in .che termini la detta inosservanza, anche alla luce del tenore delle det conclusioni tardive, ha inciso sull’esito del giudizio ( da ultimo in termini, Sez. 6, n. 229 24 aprile 2024);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.