Inammissibilità Ricorso Generico: Requisiti Essenziali secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, ribadendo un principio cardine della procedura: l’inammissibilità del ricorso generico. Quando un avvocato decide di contestare una sentenza, non può limitarsi a una critica vaga; deve, al contrario, articolare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la sua tesi. Vediamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Brescia. In quella sede, l’imputato, a seguito di una richiesta concorde delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ su una sentenza di primo grado), vedeva applicarsi una pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.400,00 euro. Le accuse erano gravi: partecipazione ad associazione per delinquere e altri reati connessi.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una generica ‘violazione di legge’ e una ‘mancanza di motivazione’ del provvedimento impugnato.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico: la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la ‘radicale genericità’ dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il difensore ha omesso di adempiere a un obbligo fondamentale previsto dalla legge.
L’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, infatti, impone a chi impugna di indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso era talmente vago da non permettere alla Corte di comprendere quali fossero le effettive critiche mosse alla sentenza del Tribunale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa sulla necessità di garantire l’efficienza e la serietà del processo. Un ricorso generico non è solo un atto formalmente imperfetto, ma un ostacolo al corretto funzionamento della giustizia. Esso non consente al giudice dell’impugnazione di focalizzare l’attenzione sui punti controversi della decisione precedente, costringendolo a un lavoro di ‘ricerca’ dei motivi che non gli compete.
La Corte ribadisce che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, è indispensabile che le censure siano chiare, precise e autosufficienti. La mancanza di questi requisiti essenziali conduce inevitabilmente alla sanzione processuale più grave: l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Le critiche a una sentenza devono essere dettagliate e fondate su argomentazioni giuridiche solide, altrimenti il tentativo di ottenere una revisione della decisione si trasformerà in un’ulteriore condanna economica, senza neppure entrare nel merito della questione.
Per quale motivo il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘radicale genericità’, in quanto il difensore ha omesso di indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione, come richiesto dalla legge.
Cosa prevede l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale?
Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si basa la richiesta, per consentire al giudice di comprendere chiaramente i motivi della contestazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente-
NOME COGNOMErelatore- ord. n. 624/25
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE – 2/4/2025-
NOME COGNOME R.G. n. 5486/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Moldavia il 29/11/1984
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 14/1/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, applicava a Patrascu Alexandru la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 4.400,00 di multa in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e a plurimi reati fine ascrittigli in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. in considerazione della radicale genericità che lo connota, avendo il difensore omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 aprile 2025
La Consigliera estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME