Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMISO il 05/12/1961
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha parzi riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rag
28/10/2022, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli ar legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen. – per aver detenuto, presso la propria a
un fucile doppietta cal. 12 e relativo munizionamento – e, concesse le circostanze a generiche computate con il criterio dell’equivalenza, rispetto alla contestata r
rideterminato la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, già operata la il rito prescelto.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1
cod. pen., nonché degli artt. 192, 530, 125 e 603 cod. proc. pen., in relazione agl comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, in relazione al
comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha avversato la prelim valutazione di inammissibilità e si è integralmente richiamata alle ragioni poste a f dell’impugnazione.
Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistenti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastant dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di es versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.