Inammissibilità ricorso generico: Quando l’Appello non è Abbastanza Specifico
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un principio fondamentale del diritto processuale penale è che ogni impugnazione deve essere specifica e dettagliata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità ricorso generico e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza di redigere atti di impugnazione in modo tecnicamente ineccepibile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante, anziché articolare una critica strutturata alla decisione dei giudici di secondo grado, si era limitato a lamentare il proprio mancato proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Il suo ricorso, tuttavia, era privo di qualsiasi indicazione specifica sulle ragioni di diritto e sugli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere la sua richiesta. In sostanza, l’atto si configurava come una mera espressione di dissenso, piuttosto che come un’impugnazione tecnicamente valida.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha risolto la questione in modo netto e conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una “critica argomentata” del provvedimento che si contesta. Tale critica deve realizzarsi attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. Un ricorso che non soddisfa questi requisiti non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del sistema processuale penale, sancito dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato una propria precedente pronuncia (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013) per ribadire che “contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (…) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”.
Nel caso specifico, il ricorrente non aveva operato tale confronto. Si era limitato a enunciare una doglianza generica, omettendo di spiegare perché, sulla base di specifiche norme di legge o di precisi elementi fattuali emersi nel processo, la Corte d’Appello avrebbe errato. Questa carenza ha reso il ricorso non uno strumento di giustizia, ma un atto sterile, incapace di attivare validamente il giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso generico è stata la logica e inevitabile conclusione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per avvocati e assistiti. Essa serve come monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è indispensabile saperla argomentare secondo le regole del diritto. Un ricorso generico non solo è inutile per ottenere la riforma di una sentenza sfavorevole, ma produce anche conseguenze economiche negative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo provvedimento riafferma che il diritto di impugnazione è un diritto da esercitare con serietà e competenza tecnica, non un’opportunità per manifestare un semplice e sterile disaccordo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Come stabilito nel provvedimento, ciò accade se non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono.
Cosa si intende per ricorso ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a esprimere un dissenso verso la decisione impugnata senza sviluppare una critica argomentata e un confronto puntuale con le motivazioni del provvedimento contestato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SKHIRAT( MAROCCO) il 15/12/1978
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
rilevato che il ricorrente si è limitato a lamentare il suo mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base delle sue deduzioni;
ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore