Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Nel sistema processuale italiano, l’atto di impugnazione di una sentenza deve rispettare rigorosi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico, specialmente quando questo segue un appello già respinto per la medesima ragione. Questa pronuncia offre spunti essenziali sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo appello, giudicandolo troppo generico in relazione all’unico punto contestato: la pena. Nonostante questa prima battuta d’arresto, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, portando il caso davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha concluso che anche il ricorso presentato in sede di legittimità soffriva degli stessi vizi del precedente appello. I giudici hanno ritenuto i motivi addotti “non consentiti dalla legge in sede di legittimità”, in quanto costituiti da “doglianze del tutto generiche” e “aspecifiche rispetto alla decisione impugnata”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un pilastro del diritto processuale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici. Un ricorso non può limitarsi a una critica vaga della sentenza contestata. Deve, al contrario, individuare con precisione i presunti errori di diritto o i vizi di motivazione, argomentando in modo puntuale le ragioni della propria doglianza.
Nel caso specifico, il ricorso era generico riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale e, soprattutto, non affrontava in modo specifico le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibile l’impugnazione precedente. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Senza motivi specifici, questo controllo non può essere esercitato. La genericità, pertanto, equivale a una rinuncia a un confronto tecnico-giuridico con la decisione impugnata, rendendo il ricorso un atto privo della sua funzione essenziale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito chiaro sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è evidente: un appello o un ricorso superficiale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie. È quindi fondamentale che ogni impugnazione sia fondata su critiche chiare, pertinenti e ben argomentate, che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici, così come era già stato ritenuto inammissibile il precedente appello, il quale era risultato generico riguardo al solo punto della pena.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni mosse alla decisione precedente erano vaghe e non indicavano in modo preciso e dettagliato quali fossero gli errori di diritto o di motivazione commessi dal giudice, impedendo così alla Corte di Cassazione di valutarne la fondatezza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 86
R.G. NUMERO_DOCUMENTO
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generic:he (quanto alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.) e aspecifiche rispetto alla decisione impugnata (che ha dichiarato inammissibile l’appello per genericità relativo al solo punto della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/ 24.