Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della sua genericità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa decisione offre spunti preziosi su come redigere un ricorso efficace e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
I fatti del caso
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Bari, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nel precedente grado di giudizio. L’appellante sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi elementi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha concluso per la sua totale inammissibilità. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi addotti fossero caratterizzati da una profonda genericità, non riuscendo a scalfire la solida e puntuale motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Genericità come Vizio Fatale
La Corte ha specificato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, evidenziando errori logici o giuridici ben precisi. In assenza di ciò, l’atto si risolve in una mera enunciazione di dissenso, insufficiente a innescare un giudizio di legittimità.
Le motivazioni della Corte
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le sue decisioni. Il diniego della non punibilità per tenuità del fatto era stato giustificato in base alle specifiche modalità dell’azione criminosa, che includevano l’utilizzo di un’autovettura, elemento ritenuto significativo. Allo stesso modo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era stato ampiamente argomentato facendo riferimento ai numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Di fronte a queste motivazioni, il ricorso si è dimostrato incapace di proporre argomenti validi che ne dimostrassero l’erroneità o l’illogicità, limitandosi a una contestazione apparente e superficiale.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni trattate. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi rigorosa e dettagliata della sentenza che si intende contestare. La genericità non solo preclude l’esame del merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano affetti da genericità. Essi non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni logiche e ben motivate della sentenza della Corte di Appello.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per negare i benefici richiesti dall’imputato?
La Corte d’Appello aveva negato la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ragione delle modalità concrete del reato (l’utilizzo di un’autovettura) e aveva negato le circostanze attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa ordinanza?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla pu motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, h congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del f (utilizzo di un’autovettura) per l’insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto e valutazioni espresse in ragione dei numerosi precedenti penali a suo carico;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consi liere estensore
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