Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 21/01/1998
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
Il primo motivo, con il quale si censura la mancata notifica del decreto di citazion in appello al nuovo difensore di fiducia è manifestamente infondato poiché la nuova nomina è intervenuta successivamente all’emissione del decreto di citazione.
Anche la censura, sempre contenuta nel primo motivo, relativa alla trattazione orale del procedimento pur in assenza di qualsivoglia istanza e, quindi, in assenza del difensore e dell’imputato, è manifestamente infondata dal momento che la ragione di ciò è da ravvisarsi nel fatto che l’imputato era detenuto per altro e ave chiesto di presenziare e, solo alla data dell’udienza, aveva rinunciato. In ogni cas risultavano depositate da parte del difensore conclusioni scritte.
Quanto al secondo motivo, costituisce principio giurisprudenziale, già consolidato all’epoca delle decisioni di merito, quello secondo il quale l’appello, al pari ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
La “Riforma Cartabia”, peraltro, non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza consolidatasi con la sentenza SU COGNOME, sopra richiamata.
Nel caso in esame, quindi, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è corretta, a fronte della assoluta genericità dell’atto di appello.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024