Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Con l’ordinanza n. 5740 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di formulare motivi di ricorso chiari e specifici. La decisione in esame dichiara l’inammissibilità di un ricorso generico, poiché la sua indeterminatezza impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Questo provvedimento offre un importante monito sulla corretta redazione degli atti processuali.
I Fatti del Caso
Un individuo proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorso si basava su un unico motivo, con cui si contestava la violazione della legge penale in riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione non andava oltre questa enunciazione generica.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella totale genericità e indeterminatezza del motivo presentato. I giudici hanno evidenziato come il ricorrente non avesse rispettato il requisito fondamentale imposto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza specificare quali elementi della sentenza impugnata fossero errati né fornire argomentazioni a supporto della propria tesi. Di conseguenza, è scattata la sanzione processuale dell’inammissibilità del ricorso generico.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che un motivo di ricorso formulato in modo generico non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione precedente. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente aveva l’onere di indicare puntualmente gli elementi alla base della sua censura. La mancanza di tale specificità rende impossibile per la Cassazione esercitare il proprio sindacato e verificare la fondatezza delle critiche.
Il rispetto dell’art. 581 c.p.p. non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per garantire la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Senza motivi specifici, il ricorso si trasforma in una richiesta di riesame generale, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato: la precisione e la specificità sono requisiti imprescindibili per la validità di un atto di impugnazione. Gli avvocati devono prestare la massima attenzione nella redazione dei ricorsi, evitando formule generiche e assicurandosi di articolare le censure in modo chiaro e dettagliato, con precisi riferimenti fattuali e giuridici. La sanzione dell’inammissibilità, unita alla condanna pecuniaria, serve da deterrente contro la presentazione di appelli esplorativi o dilatori, tutelando l’efficienza della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era formulato in modo generico e indeterminato, violando il requisito di specificità previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga e non indica in modo preciso gli errori di diritto o di fatto commessi dal giudice precedente, impedendo così alla Corte di Cassazione di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico a fronte della sua totale indeterminatezza, perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Coni gl re Estensore