Inammissibilità Ricorso Generico: La Guida Completa
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sull’importanza della specificità degli atti di impugnazione nel processo penale. La decisione sottolinea come l’inammissibilità del ricorso generico non sia una mera formalità, ma un principio cardine a tutela dell’efficienza della giustizia. Quando un ricorso non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico.
La Tattica Difensiva
L’atto di ricorso si basava su una serie di motivi volti a contestare sia l’affermazione di responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio applicato. L’obiettivo era quello di dimostrare la presenza di vizi logico-giuridici nella sentenza d’appello e di ottenere una revisione del giudizio.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha liquidato rapidamente come ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno rilevato che i motivi proposti erano del tutto generici e aspecifici, una critica che va al cuore della tecnica redazionale dell’atto di impugnazione. In sostanza, il ricorso non specificava in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto della doglianza, limitandosi a critiche vaghe.
Il Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che l’appellante non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva motivato in modo compiuto e appropriato sia sulla responsabilità dell’imputato, basandosi su ‘definite e significative acquisizioni probatorie’, sia sulla pena inflitta. Ignorare tale impianto argomentativo ha reso il ricorso inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte fonda la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. La ‘genericità’ dei motivi equivale alla loro manifesta infondatezza, poiché un motivo generico non permette alla Corte di apprezzare la critica mossa alla decisione impugnata. Un ricorso valido deve contenere una critica specifica e argomentata, capace di incrinare la logicità e la correttezza giuridica del provvedimento contestato. Poiché il ricorso in esame era privo di tali caratteristiche, la sua sorte era segnata.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando ragioni di esonero, ha imposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto che va esercitato con serietà e perizia tecnica. Un ricorso superficiale non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un ulteriore onere economico per chi lo propone.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene critiche precise e dettagliate contro la sentenza contestata. Si limita a lamentele vaghe senza indicare specificamente quali parti della motivazione sarebbero errate e per quali ragioni di fatto o di diritto.
Quali sono le conseguenze dirette della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’ordinanza, la conseguenza è duplice: il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Perché il ricorso deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata?
Perché il processo di impugnazione non è un nuovo giudizio, ma un controllo sulla correttezza della decisione precedente. Pertanto, il ricorrente deve dimostrare dove e perché la sentenza ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. Se non lo fa, il ricorso è considerato generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONDRAGONE il 29/06/1978
N. 152)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha compiutamente argomentato sia in punto di responsabilità (si veda a pag. 3 della sentenza) sia in punto di trattamento sanzionatorio (si veda a pag. 4 della sentenza).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in l’avore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente