Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per impugnare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e pertinenti. Il caso in esame dimostra come la mancanza di specificità conduca inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti principali: la contestazione della valutazione di responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’atto di ricorso non introduceva nuovi elementi o critiche puntuali alla sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dell’appello.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico e la Mancanza di Specificità
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua carenza fondamentale: la genericità. La legge, in particolare l’articolo 591 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di impugnazione siano specifici. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata. Deve, in altre parole, individuare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e spiegare perché tali errori avrebbero viziato la sentenza.
Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una totale “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni della sentenza d’appello e i motivi del ricorso. Il ricorrente ha semplicemente ripresentato le sue tesi difensive, ignorando le risposte e le motivazioni fornite dal giudice del gravame. Tale approccio rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una revisione utile della decisione, portando così alla sanzione dell’inammissibilità del ricorso generico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un ragionamento chiaro e consolidato. Ha affermato che un motivo di ricorso è “generico” e, quindi, non specifico, quando si fonda su argomenti che “ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame”. La mancanza di specificità, che deriva dalla citata assenza di correlazione tra il ricorso e la sentenza impugnata, è una causa di inammissibilità prevista espressamente dalla legge. Di conseguenza, il ricorso non può essere esaminato nel suo contenuto, indipendentemente dalla potenziale fondatezza delle questioni sollevate.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per il giudizio di cassazione. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie; dall’altro, finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario. La pronuncia, quindi, non solo definisce il caso specifico, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo puntuale e critico le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un ricorso?
Per ‘mancanza di specificità’ si intende l’assenza, nel ricorso, di critiche mirate e argomentate contro i punti della decisione che si intende contestare. Un ricorso è generico quando non si confronta con le ragioni esposte dal giudice precedente, ma le ignora o le ripropone senza un’analisi critica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 11/09/1981
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.