Inammissibilità Ricorso Generico: la Cassazione Stabilisce la Necessità di Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione sottolinea l’importanza per l’appellante di formulare motivi di impugnazione chiari, specifici e dettagliati, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare il caso nel merito. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con il quale si contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità e fondatezza.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo presentato era affetto da genericità e indeterminatezza, vizi che lo rendevano non conforme ai requisiti stabiliti dalla legge.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e si concentrano sul mancato rispetto di quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sorreggono.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione della sentenza impugnata in modo generico, senza indicare quali fossero gli specifici elementi (come prove non considerate o passaggi illogici nel ragionamento del giudice) che ne inficiavano la correttezza. Questo approccio, secondo la Cassazione, non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini è, per sua natura, inammissibile.
Conclusioni: L’Obbligo di Chiarezza e Specificità negli Atti Giudiziari
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. Anzitutto, riafferma che il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo vago o esplorativo. L’avvocato ha l’onere di redigere un atto che sia un vero e proprio strumento di critica puntuale e argomentata contro la decisione precedente. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza economica non trascurabile che incentiva la presentazione di ricorsi ponderati e ben fondati. In sintesi, questa ordinanza serve da monito: la chiarezza e la precisione non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti giuridici indispensabili per la validità di un atto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato, privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel ricorso per essere considerato valido?
Mancava l’indicazione degli elementi specifici che stavano alla base della censura contro la motivazione della sentenza, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 17/01/1953
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.