Inammissibilità Ricorso Generico: La Specificità è la Chiave
L’esito di un processo non dipende solo dalla sostanza delle ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un principio fondamentale, spesso sottovalutato, è la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il tema dell’inammissibilità del ricorso generico, una trappola processuale che può vanificare ogni sforzo difensivo. Vediamo come la Corte ha applicato questo principio in un caso concreto.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di contestare la decisione di secondo grado proponendo ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, un controllo preliminare che verifica il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge prima di procedere all’esame del merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente su un unico, ma decisivo, punto: la genericità dei motivi di ricorso, che ha impedito alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate.
Le Motivazioni: L’Onere di Specificità nell’Impugnazione
La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, richiamando una pluralità di precedenti, incluse le Sezioni Unite. Il combinato disposto degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che l’inammissibilità del ricorso generico è la sanzione per la mancanza di specificità dei motivi. Ma cosa significa, in pratica, “specificità”?
Per evitare la genericità, l’atto di impugnazione deve:
1. Individuare il “punto” della decisione che si contesta: Non è sufficiente una critica generale alla sentenza. L’appellante deve isolare con precisione la parte della motivazione che ritiene errata.
2. Enucleare i motivi di dissenso: Bisogna spiegare chiaramente perché si ritiene che il giudice di grado inferiore abbia sbagliato, confrontando la propria tesi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
3. Specificare l’oggetto della richiesta: L’atto deve indicare quale diversa decisione si chiede al giudice dell’impugnazione.
La Corte ha inoltre precisato che l’onere di specificità a carico di chi impugna è “direttamente proporzionale” alla specificità con cui il giudice precedente ha motivato la sua decisione. In altre parole, più una sentenza è argomentata e dettagliata, più l’atto di appello dovrà essere puntuale e analitico nel criticarla. Nel caso di specie, il ricorso non ha superato questa soglia, risultando vago e non sufficientemente argomentato per giustificare un esame nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in ambito penale. La redazione di un atto di appello o di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma una regola posta a garanzia dell’efficienza del sistema giudiziario, che mira a concentrare l’attenzione del giudice superiore solo su critiche fondate e ben definite. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a un difensore che non solo conosca il merito della causa, ma che abbia anche la perizia tecnica per redigere un atto di impugnazione inattaccabile dal punto di vista procedurale, evitando così una declaratoria di inammissibilità che chiuderebbe definitivamente ogni possibilità di revisione della sentenza.
Cosa significa inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le ragioni presentate sono troppo vaghe e non criticano in modo specifico e argomentato i punti della decisione impugnata, come richiesto dalla legge.
Quali sono i requisiti per un ricorso specifico?
Un ricorso, per essere specifico, deve individuare con precisione i passaggi della sentenza che si contestano, esporre chiaramente le ragioni del dissenso e specificare quale diversa decisione si richiede al giudice dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragion di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M,.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024