Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello è Troppo Generico per la Cassazione
Nel sistema processuale penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago, confermando il principio dell’inammissibilità del ricorso generico. Comprendere questa decisione è cruciale per capire come strutturare correttamente un ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali doglianze: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’errata qualificazione giuridica del fatto per cui era stato condannato. Questi due punti costituivano l’unica base del suo tentativo di ottenere una riforma della decisione di secondo grado davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e onerosa della dichiarata inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso, che evidenziano errori procedurali commessi dal difensore.
Mancata Proposizione del Motivo in Appello
Per quanto riguarda la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, i giudici hanno rilevato un vizio insanabile: la questione non era stata sollevata con uno specifico motivo nel precedente grado di giudizio, ossia l’appello. La Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 606, comma 3, and 609, comma 2, del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono una regola fondamentale: non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state già prospettate nei motivi di appello. L’unica eccezione riguarda le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento o quelle che, per oggettive ragioni, non potevano essere sollevate prima. Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna di queste eccezioni, la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Genericità della Critica sulla Qualificazione del Fatto
In relazione al secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, la Cassazione ha riscontrato una totale genericità. Il ricorrente si era limitato a contestare la qualificazione data dai giudici di merito senza però formulare alcuna critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato come il provvedimento della Corte d’Appello avesse trattato la questione in termini ‘giuridicamente ineccepibili’. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una semplice enunciazione di dissenso, ma deve individuare con precisione il vizio logico o giuridico che inficia la decisione precedente. In assenza di una critica puntuale, anche questo motivo è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è una mera sanzione formale, ma la conseguenza logica di un atto che non permette al giudice superiore di esercitare il proprio controllo di legittimità. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: ogni grado di giudizio ha le sue regole e le sue preclusioni. Le questioni devono essere sollevate tempestivamente e in modo dettagliato, altrimenti si perde la possibilità di farle valere. Un ricorso generico, vago o che introduce per la prima volta questioni non discusse in appello è destinato a fallire, comportando un inutile dispendio di tempo e risorse, oltre alla condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici: la questione sulle attenuanti non era stata sollevata con uno specifico motivo in appello e la critica alla qualificazione giuridica del fatto non era supportata da alcuna argomentazione specifica contro la motivazione della sentenza precedente.
È possibile presentare per la prima volta un argomento davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non fosse stato possibile dedurre in precedenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione alla mancata concessione delle generiche (in assenza di specifico motivo d’appello sul punto, con conseguente applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello) ed alla qualificazione del fatto (senza tuttavia formulare alcuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato, che tratta la questione in termini giuridicamente ineccepibili a pg.4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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