Inammissibilità del ricorso generico: quando l’impugnazione è inefficace
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Quando un’impugnazione non è specifica e si limita a criticare genericamente una decisione, senza individuare vizi concreti, viene respinta senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per chiunque si trovi a dover contestare una sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato l’irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale, chiedendo quindi una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nell’applicare un principio consolidato del nostro ordinamento processuale.
Le Motivazioni: il Principio di Inammissibilità del Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno respinto le doglianze. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello sulla quantificazione della pena era adeguata e puntuale. I giudici di merito avevano infatti fornito una giustificazione logica per aver applicato una pena superiore al minimo previsto dalla legge.
Di fronte a questa motivazione, il ricorso dell’imputato è stato giudicato “generico”. Le sue argomentazioni si limitavano a invocare una pena più mite, senza però indicare in modo concreto e specifico quale fosse il vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non basta lamentarsi di una decisione; è necessario spiegare perché quella decisione è sbagliata secondo i canoni della legge e della logica.
La genericità dei motivi di ricorso porta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle richieste. Si tratta di un filtro processuale volto a evitare che la Corte di Cassazione sia oberata da impugnazioni pretestuose o prive di un solido fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una semplice richiesta di riesame del caso. È un atto tecnico che deve individuare con precisione i vizi della decisione impugnata. Chi intende presentare ricorso deve, con l’ausilio del proprio legale, formulare critiche specifiche, pertinenti e argomentate, dimostrando dove e come il giudice precedente ha errato. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni, rendendo l’impugnazione un passo controproducente.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando non individua in modo specifico e concreto i vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a una critica generale o a richiedere un esito più favorevole senza argomentare le ragioni giuridiche a sostegno.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Perché il semplice fatto di chiedere una pena più mite non è sufficiente per un ricorso?
Non è sufficiente perché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Pertanto, il ricorrente deve dimostrare che la Corte d’Appello ha commesso un errore giuridico o ha fornito una motivazione illogica nel determinare la pena, non solo che una pena diversa sarebbe stata possibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha adeguatamente motivato in merito al determinazione della pena, fornendo giustificazione della irrogazione di una pena superiore minimo edittale;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Presi