Inammissibilità del Ricorso Generico: Quando l’Appello Non Basta
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza del principio di specificità dei motivi, chiarendo le conseguenze di una sua violazione: l’inammissibilità del ricorso generico. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché non è sufficiente lamentarsi di una sentenza, ma è necessario criticarla in modo puntuale e argomentato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, ritenendo eccessivo il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. L’atto di ricorso, tuttavia, si limitava a enunciare questo vizio, senza sviluppare una vera e propria censura nei confronti della motivazione della sentenza impugnata.
In sostanza, il ricorso era formulato in termini astratti, evocando una presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello ma senza entrare nel merito delle argomentazioni che avevano portato i giudici a determinare quella specifica pena. Mancava, quindi, un confronto diretto e costruttivo tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle contenute nel provvedimento contestato.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se la pena fosse o meno eccessiva), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. L’inammissibilità è una sanzione processuale che scatta quando l’atto non possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata duplice: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel concetto di genericità e aspecificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno spiegato che un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni addotte dal ricorrente e quelle esposte nella decisione impugnata. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è indispensabile spiegare perché, punto per punto.
La Corte ha qualificato il ricorso come ‘meramente evocativo del vizio enunciato’, ovvero un atto che si limita a nominare un difetto (la carenza di motivazione) senza però dimostrarlo concretamente. Il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta. Al contrario, deve partire da esse per costruire una critica logico-giuridica coerente.
A sostegno di questa tesi, la Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 34270/2007), consolidando il principio secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione, pena il cadere nel ‘vizio di aspecificità’ che ne determina, appunto, l’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è una mera formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione e rigore. Lamentarsi genericamente di una decisione, senza smontarne pezzo per pezzo le fondamenta logiche e giuridiche, è un esercizio sterile destinato al fallimento. La specificità dei motivi non è un cavillo burocratico, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di impugnazione, garantendo che il confronto processuale si svolga su basi chiare, concrete e pertinenti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto ‘generico’?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità. Il ricorrente si era limitato a lamentare un trattamento sanzionatorio eccessivo senza fornire argomentazioni specifiche che criticassero e si confrontassero direttamente con le motivazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali requisiti deve avere un ricorso per essere considerato ammissibile?
Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Deve indicare chiaramente le parti della decisione che si contestano e sviluppare una critica argomentata che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice, evidenziandone gli errori di fatto o di diritto. Una semplice enunciazione di disaccordo non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordi al trattamento sanzionatorio che si reputa eccessivo è generico in quanto privo di effett censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato che senza alcun confronto che si assume, contrariamente a quanto avvenuto in sede di appello, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissib genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentat dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (t tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024