Inammissibilità del ricorso: Quando un’impugnazione è troppo generica?
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici o sollevati per la prima volta in sede di legittimità. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché la specificità e la tempestività delle censure siano requisiti non negoziabili.
I Fatti Processuali in Breve
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava la violazione di una norma del codice di procedura penale, ritenendo che la sua posizione dovesse essere riesaminata. Tuttavia, il suo percorso processuale presentava una criticità decisiva: le doglianze sollevate davanti alla Suprema Corte non erano state formulate nel precedente atto di appello, il quale si era limitato a contestare esclusivamente l’entità della pena inflitta, ovvero il cosiddetto trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza perentoria, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto respinta la sua richiesta di un nuovo esame del caso, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri procedurali ben consolidati.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso: la genericità della censura
Il primo motivo di rigetto risiede nella genericità dell’impugnazione. Secondo la Corte, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare una violazione di legge senza argomentare concretamente, ovvero senza fornire alla Corte gli elementi necessari per comprendere il fondamento della sua critica. Un motivo così formulato non permette al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto del tutto inefficace.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso: la novità della doglianza
Il secondo e altrettanto decisivo motivo è legato al principio della devoluzione. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. La Corte ha verificato che, nel precedente grado di giudizio, l’imputato aveva contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. La nuova censura, relativa a un diverso vizio della sentenza, non era mai stata sollevata prima. Tale comportamento processuale integra una preclusione: ciò che non viene contestato in appello non può, di regola, diventare oggetto di discussione davanti alla Corte di Cassazione. Questa regola serve a garantire l’ordine e la progressione del processo, evitando che le parti possano “scegliere” il momento più opportuno per sollevare le proprie obiezioni.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta della violazione di principi cardine del processo penale. Per gli operatori del diritto, la lezione è duplice: in primo luogo, ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, dettagliato e autosufficiente; in secondo luogo, la strategia difensiva deve essere completa fin dal primo atto di appello, poiché le omissioni possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni nei gradi successivi. Per il cittadino, questa decisione conferma che il sistema giudiziario richiede il rispetto di regole precise per garantire certezza e ordine, e che il mancato rispetto di tali regole comporta conseguenze negative, incluse sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali: era generico, in quanto non specificava gli elementi a sostegno della censura come richiesto dalla legge, e introduceva un motivo di doglianza che non era stato presentato nel precedente atto di appello.
Cosa aveva contestato il ricorrente nel precedente grado di giudizio?
Nel precedente atto di appello, il ricorrente aveva limitato le sue contestazioni esclusivamente al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantità e al tipo di pena inflitta, senza sollevare altre questioni di legittimità sulla sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7894 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CHIERI il 17/04/1993
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato, inoltre, che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., poiché, come emerge da pag. 1 della sentenza impugnata, le doglianze contenute nell’atto di appello riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.