Inammissibilità Ricorso Generico: La Guida alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase è subordinato a requisiti rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, emessa a seguito di un “concordato in appello” (procedura nota anche come patteggiamento in secondo grado). Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una riforma della sentenza.
Tuttavia, l’esito del ricorso in sede di legittimità è stato netto e sfavorevole all’appellante, non per una valutazione nel merito delle sue ragioni, ma per una questione puramente procedurale legata alla modalità di formulazione dell’atto di impugnazione.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il caso, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura dei motivi proposti. Secondo i giudici, i motivi erano non solo “non deducibili”, ma anche “palesemente generici”.
Questo significa che il ricorso mancava di qualsiasi “specificità censoria”. In altre parole, l’atto non individuava con precisione quali parti della sentenza d’appello fossero errate, né spiegava in modo chiaro e argomentato le ragioni giuridiche di tale presunto errore. L’impugnazione si limitava a una contestazione vaga, insufficiente a innescare una valutazione di merito da parte della Corte.
La Decisione Finale e le sue Conseguenze
In virtù di questa carenza strutturale, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare la sanzione processuale prevista per questi casi. La decisione finale (il P.Q.M., “Per Questi Motivi”) ha stabilito:
1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. La condanna del ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare ricorsi infondati o presentati in modo negligente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono tanto concise quanto chiare. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero inidonei a superare il vaglio preliminare di ammissibilità. Quando si impugna una sentenza, specialmente una derivante da un accordo tra le parti come il concordato in appello, è onere del ricorrente formulare critiche puntuali e circostanziate. Non basta manifestare un generico dissenso; è necessario articolare una critica tecnica, indicando le norme violate o i vizi logici che inficerebbero la decisione del giudice precedente. L’assenza totale di questi elementi rende il ricorso un atto sterile, che non può essere esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di redigere un ricorso che rispetti tutti i canoni formali e sostanziali richiesti dalla legge. Tentare un’impugnazione con motivi vaghi e generici non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano palesemente generici e privi di qualsiasi specifica critica alla sentenza impugnata, violando il requisito della “specificità censoria”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione riguardo alla presentazione di un ricorso in Cassazione?
Questa decisione ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema precisione, indicando in modo specifico e argomentato i presunti errori della sentenza precedente. I ricorsi vaghi e generici vengono sistematicamente dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26046 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
*
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che avverso la sentenza di concordato in appello sono proposti motivi non deducibili ed anche palesemente generici in quanto privi di qualsiasi specificità censoria;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024