Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ribadisce un principio cardine del processo: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formulati in modo vago e non specifico. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e dettagliati, poiché la superficialità può portare non solo al rigetto dell’istanza, ma anche a sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
Quattro individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia, decidevano di contestare la sentenza proponendo ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. L’impugnazione si basava su un unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della loro dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se i ricorrenti avessero torto o ragione, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse affetto da “genericità per indeterminatezza”, violando così i requisiti prescritti dalla legge.
L’Art. 581 c.p.p. e i Requisiti di Specificità
Il provvedimento fa esplicito riferimento all’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente della sentenza, ma è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e perché si ritengono errate.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso era inammissibile perché, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, l’atto di impugnazione non indicava gli elementi specifici che stavano alla base della censura. Il difensore si era limitato a una contestazione generale, senza permettere al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Un motivo di ricorso così formulato non mette la Corte nelle condizioni di comprendere quale sia il vizio di legittimità lamentato, rendendo di fatto impossibile l’esame nel merito. Mancava, in sostanza, un confronto puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata netta: ricorsi inammissibili e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica per chiunque affronti un processo penale: la fase dell’impugnazione richiede la massima precisione. Un ricorso non è un semplice atto di dissenso, ma un’analisi tecnica e argomentata che deve smontare, punto per punto, le ragioni del giudice precedente. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è che il ricorso venga respinto per motivi procedurali, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna e comportando ulteriori costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘generico per indeterminatezza’, in quanto non specificava in modo chiaro e dettagliato le critiche mosse alla motivazione della sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un motivo di ricorso valido?
La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici. L’atto di impugnazione deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, consentendo al giudice di individuare con precisione i punti della decisione impugnata che vengono contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti a mezzo dello stesso difensore, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consiglier COGNOME stensore
Il Presi ente