Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Sanzione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso generico, con significative conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza di redigere atti legali precisi e circostanziati.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado, che aveva confermato la sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la quale ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Corte
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo unico presentato dal ricorrente. I giudici hanno rilevato che tale motivo era affetto da “genericità assoluta”. In pratica, le argomentazioni sollevate non si confrontavano in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione congrua e logica per l’accertamento della responsabilità, mentre il ricorso si era limitato a critiche non circostanziate, senza spiegare quali fossero i vizi evidenti della motivazione.
Le Conseguenze Economiche della Genericità
L’esito del giudizio è stato netto: la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto la condanna al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza la dovuta diligenza, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando come il motivo di ricorso fosse completamente scollegato dalla struttura argomentativa della sentenza della Corte d’Appello. Invece di individuare specifici passaggi illogici o contraddittori nella motivazione del giudice di secondo grado, il ricorrente si è limitato a formulare censure astratte. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non permette di esercitare tale controllo, perché non indica con precisione dove risiederebbe l’errore del giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza cruciale della specificità e della chiarezza nella redazione degli atti di impugnazione. Per i professionisti legali, è un monito a preparare i ricorsi con la massima cura, analizzando in profondità la sentenza da impugnare e costruendo critiche pertinenti e ben argomentate. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario prevede meccanismi per sanzionare l’abuso dello strumento processuale. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era affetto da “genericità assoluta”, ovvero non criticava in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, che invece era stata ritenuta congrua.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, astratte e non si confrontano direttamente con le specifiche ragioni esposte dal giudice nella sua decisione. Un motivo generico non permette alla Corte di Cassazione di capire dove risieda l’errore di diritto o il vizio di motivazione contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17373/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso il 6 ottobre 2025
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