Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente una lamentela generale; è necessario un attacco preciso e circostanziato alla decisione del giudice. L’ordinanza in esame chiarisce le gravi conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione vaga, culminate nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso generico e in una condanna pecuniaria per il ricorrente.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Tuttavia, anziché articolare una critica puntuale sui criteri seguiti dai giudici di secondo grado, il ricorso si limitava a sollecitare una pena più mite, senza indicare concretamente dove e perché la motivazione della sentenza d’appello fosse errata o carente.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione senza nemmeno entrare nel merito della questione. I giudici hanno etichettato i motivi di ricorso come ‘generici’, poiché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione ‘puntuale’ fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti giustificato in modo esauriente la propria decisione sulla pena, analizzando sia la recidiva sia il bilanciamento con le attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sulla Motivazione Appellata
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione adeguata e logica per la pena inflitta. Di fronte a una motivazione ben argomentata, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare vizi logici o errori di diritto specifici. Invocare semplicemente una pena più mite, senza smontare il ragionamento del giudice precedente, si traduce in una richiesta inammissibile che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso generico è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. La norma prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione inammissibile sia condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000,00 euro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La ratio della decisione risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di ricalcolare la pena. Un ricorso che chiede una nuova valutazione di merito senza allegare vizi specifici si pone al di fuori di questo perimetro. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici perché, a fronte di una motivazione precisa sui vari aspetti della dosimetria della pena (recidiva, attenuanti, ecc.), si limitavano a invocare clemenza, senza indicare quale parte della motivazione fosse viziata e perché. Questa mancanza di specificità rende il ricorso non scrutinabile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito per i difensori e i loro assistiti. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata. È essenziale individuare e articolare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica. La semplice doglianza per una pena ritenuta severa non è sufficiente e può anzi risultare controproducente, portando a una condanna a spese e sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del ricorrente. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza contestare in modo specifico e argomentato la motivazione puntuale fornita dalla Corte d’Appello sulla determinazione della pena, sulla recidiva e sull’equivalenza delle attenuanti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è generico quando, di fronte a una motivazione dettagliata del giudice precedente, non indica concretamente il vizio di motivazione o l’errore di diritto, ma si limita a invocare un risultato diverso (in questo caso, una pena più bassa) senza un’analisi critica della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di equivalenz con le concesse attenuanti generiche e di dosimetria della pena;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte d una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
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