Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha respinto l’appello avverso il provvedimento con cui il giudice competente aveva rigettato l’istanza di modifica della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt.125 comma 3, 127, 173 e 299 c.p.p. nonché 13 Cost.
Il Sostituto Procuratore Generale, con memoria inviata per mail, ha chiesto il rigetto del ricorso mentre il difensore dell’imputato, con analogo mezzo ha replicato, ribadendo i propri argomenti ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Occorre preliminarmente rilevare la totale genericità della formulazione del motivo che non indica puntualmente quale sia la violazione di legge integrata né si perita di
,
andare oltre la ricostruzione del fatto, cui si aggiunge una lunga (seppur superflua, per le ragion che si indicheranno di qui a poco) dissertazione sulla natura delle memorie difensive e sulla natura non perentoria dei termini entro i quali esse posso esse presentate.
Infatti, a parte quest’ultimo profilo (nella cui trattazione sono menzionati gli art. 173 127 c.p.p., oltre al 24 Cost), nell’intero atto non vengono indicate norme violate né illustrate specifiche ragioni giuridiche. Quanto poi a diritti di rango costituzionale che pretendono violati (gli artt. 13 e 24 Cost. vengono indicati nel ricorso) è necessario ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. pro pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta (cfr. Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, pg.30, non massimata sul punto).
Le segnalate carenze concettuali di impostazione si riflettono nel ricorso: il ricorrente, pur richiamando formalmente (nella rubrica del motivo) un vizio riconducibile alle categorie del vizio di motivazione (perché mancante -art.125 comma 3 c.p.p.- o perché la motivazione incorre in uno dei vizi indicati nella triade della lettera dell’art.606 c.p.p.), in realtà, con la censura proposta, non lamenta una motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ma una decisione errata, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, così facendo egli si pone inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio e scorda che, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 e; in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La situazione non cambia se si osserva la materia dal punto di vista del lamentato mancato esame della memoria difensiva, fosse esso conseguente ad una errata (in tesi difensiva) decadenza ovvero ad un overlooking da trascuratezza o dimenticanza (per incuriam).
L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del
provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, che non l’ha nemmeno esaminata, ritenendola tardiva o superflua, determini ex se una nullità stante che tale particolare sanzione, che deve essere prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito.
Si torna allora al tema precedente, vale a dire il fatto che, per la genericità del ricorso, NOME COGNOME non ha formulato una critica argomentata sul punto, non essendovi nell’atto alcuna indicazione della ragione per cui la acquisizione della memoria e la sua valutazione avrebbero comportato un esito differente della decisione giudiziale. Tanto più che è la stessa difensa a precisare che la memoria non conteneva elementi o considerazioni nuove (né ad essa erano allegati documenti che in precedenza non si erano potuti produrre) limitandosi a sviluppare le tematiche già esposte con l’atto di impugnazione (pg.4 del ricorso).
6. In base a quanto precede va dichiarata l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
La Presidente
Il Consigliere r ., latore