Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando le Impugnazioni Sono Generiche
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e volti a ottenere un nuovo esame dei fatti. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo incentrato sulla valutazione della sua responsabilità penale e sulla configurabilità stessa del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi:
1. Genericità del Motivo: Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché non conteneva alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di impugnazione non si confrontava punto per punto con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado, mancando di evidenziare specifici vizi logici o giuridici. Era, di fatto, una contestazione astratta che non dialogava con la decisione impugnata.
2. Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti: Il secondo profilo di inammissibilità era ancora più netto. Il ricorso, nella sua sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta è strutturalmente incompatibile con la natura del giudizio di Cassazione, che è un giudizio di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si può rifare il processo, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Evidenzia che non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere un suo riesame. Il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, indicando con precisione i vizi di legge o i difetti di motivazione della sentenza impugnata. Sollecitare la Suprema Corte a una ‘diversa valutazione delle prove’ è una strategia destinata al fallimento e che comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni. La specificità e il rigore tecnico sono, dunque, requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità e avere una chance di vedere il proprio caso discusso nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: se è ‘generico’, ovvero non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, e se chiede una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è definito ‘generico’ quando non vengono dedotte critiche puntuali e specifiche rispetto alla motivazione della sentenza che si contesta, ma ci si limita a contestazioni vaghe che non individuano con precisione l’errore logico o giuridico commesso dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29162/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis cod. Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particola configurabilità del reato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 3 e ss.), e, dall’altra, perché volto a sollecitare un diversa valutazio prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.