Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 01/10/1955
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in term logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego d
circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, all’assenza di eleme suscettibili di positiva valutazione, oltre che al non minimale coefficiente di gr
del fatto, costituito dalla detenzione di una pistola clandestina, di un carica cui interno erano inseriti sei proiettili cal. 9x17mm e di altri sedici proiett
stesso calibro;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art.
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-bis cod. pen. e, in specie, del principio
secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generich giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente all
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, che repl quelle svolte con i motivi di appello, vertenti sul comportamento processua dell’imputato il quale, deve logicamente inferirsi, è stato ritenuto insuffici giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio perché condizionato da previa acquisizione di elementi autonomamente e pienamente dimostrativi della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.