Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Stabilisce i Limiti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, focalizzandosi sul concetto di inammissibilità ricorso generico. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e astratta, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si contesta. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della doglianza era la determinazione della pena, che il ricorrente riteneva eccessiva in quanto non commisurata al minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato. Tuttavia, il ricorso non andava oltre questa generica lamentela.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dal ricorrente erano state formulate in termini del tutto generici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione presentava due carenze fondamentali che ne hanno determinato l’inammissibilità per genericità:
1. Mancato Confronto con la Motivazione: Il ricorrente non si è in alcun modo confrontato con le argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione impugnata, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico.
2. Assenza di Illogicità Manifesta: Non è stato indicato alcun vizio di manifesta illogicità nel percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado per quantificare la pena. Non basta affermare che la pena sia superiore al minimo; è necessario dimostrare che tale scelta sia irragionevole, contraddittoria o basata su presupposti errati, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La Corte ha richiamato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale e consolidati orientamenti giurisprudenziali per sottolineare che la genericità dei motivi è causa di inammissibilità. L’appello non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si intende censurare.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto a una sentenza. È indispensabile che il ricorso sia strutturato in modo specifico, analitico e critico. Ogni motivo di impugnazione deve indicare con precisione la parte della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche per cui la si ritiene errata o illogica. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il mancato esame nel merito, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proponente. Pertanto, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e tecnicità per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni erano formulate in termini del tutto generici, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorrente non ha indicato ‘manifeste illogicità’?
Significa che il ricorrente non ha dimostrato che la decisione dei giudici d’appello sulla determinazione della pena fosse palesemente irragionevole, contraddittoria o priva di una base logica, limitandosi a lamentare la mancata applicazione del minimo edittale.
Quali sono le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 23/09/1998
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nel ricorso di COGNOME si contesta in termini del tutto generic senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugntata e, senta, tanto meno, indicarne manifeste illogicità, la determinazione della pena misura non coincidente con il minimo edittale;
ritenuto che dalla conseguente inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favor della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.