Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte al Riesame dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole che la Corte Suprema non è un terzo tribunale di merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come questi principi sono stati applicati nel caso specifico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Trieste. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di contestare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni. In particolare, i motivi del ricorso vertevano sulla valutazione delle prove, sulla correlazione tra una minaccia e un atto d’ufficio, e sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, sia specifiche che generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per una totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si è basata su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità: la necessità di motivi specifici e il divieto di rivalutazione dei fatti.
Motivo n. 1: La Genericità della Censura
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘generico’. La Corte ha osservato che la critica mossa alla motivazione della sentenza d’appello era infondata, in quanto i giudici di merito avevano, al contrario, spiegato in modo congruo e logico il legame tra la condotta criminosa e gli altri elementi del reato contestato. Un motivo generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non può essere accolto.
L’Inammissibilità del Ricorso per i Motivi Ulteriori
Gli altri motivi sono stati considerati inammissibili perché, di fatto, chiedevano alla Corte di Cassazione di effettuare una ‘diversa ricostruzione dei fatti’. L’imputato ha riproposto la stessa prospettazione difensiva già presentata e respinta in appello, senza però evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del giudice precedente. Questo tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda è contrario alla natura stessa del ricorso per Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine: la Corte di Cassazione è ‘giudice di legittimità’, non ‘giudice di merito’. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Richiedere una ‘diversa ricostruzione’ o una ‘riproposizione’ delle medesime argomentazioni fattuali equivale a chiedere alla Corte di trasformarsi in un giudice di terzo grado, cosa che l’ordinamento non consente.
La Corte ha specificato che le valutazioni sulla concessione delle attenuanti, sulla determinazione della pena e sulla sussistenza degli elementi del reato erano state adeguatamente argomentate dalla Corte d’Appello. Pertanto, in assenza di vizi di legittimità, tali valutazioni sono insindacabili. La conseguenza processuale, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione in materia penale. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti a questioni di diritto e che dimostrino un vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre la propria versione dei fatti o a criticare genericamente la valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche. Il ricorso in Cassazione è uno strumento per garantire la legalità, non una terza occasione per discutere il merito.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte generici e in parte miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella espressa nelle sentenze dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7606 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 11/06/1986
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente NOME COGNOME è affetto da genericità in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l’atto di ufficio inerente la consegna di generi alimentari non ammessi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alle ragioni dell’esclusione dell’attenuante prevista dall’art. 8 d.l. 152/1991 (ora 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e sia con riferimento alla determinazione della pena (vedi pag. 5-6 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
Il Presidente