Inammissibilità Ricorso per Genericità: Guida Pratica alla Luce della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per genericità è un principio cardine del diritto processuale penale. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire questo tema, chiarendo i requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e arrivare a un esame di merito. Vediamo insieme i dettagli del caso e le lezioni che possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione per i minorenni. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di rapina, previsto e punito dall’articolo 628 del codice penale.
Nel suo ricorso per cassazione, il difensore sollevava un unico, ma articolato, motivo. Contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a diversi aspetti: il mancato riconoscimento di cause di non punibilità, l’eccessività della pena inflitta e l’erronea qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di rivedere integralmente la valutazione operata dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto del controllo sui requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la sua genericità.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte ha fondato la propria decisione sul dettato dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era “generico per indeterminatezza”. Pur enunciando diverse doglianze, il ricorrente non era riuscito a formulare una critica precisa e circostanziata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “logicamente corretta”, e a fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali elementi concreti e quali passaggi argomentativi della sentenza fossero errati, e perché.
La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione formulata in termini generici non consente al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. In altre parole, se non si spiega con precisione dove e come il giudice precedente ha sbagliato, la Corte superiore non ha gli strumenti per valutare la fondatezza della critica. L’inammissibilità del ricorso per genericità serve proprio a garantire l’efficienza del processo, evitando che le Corti superiori siano gravate da appelli esplorativi o meramente dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’importanza della specificità e dell’analiticità nella redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza, ma è necessario “smontare” la motivazione del giudice, evidenziandone le presunte contraddizioni, le omissioni o gli errori logico-giuridici.
Per la difesa, ciò significa che la preparazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito e meticoloso della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere supportata da specifici riferimenti agli atti processuali e da precise argomentazioni in diritto. Solo un ricorso così strutturato ha la possibilità di superare il filtro di ammissibilità e di ottenere una pronuncia sul merito, tutelando efficacemente i diritti dell’imputato.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “genericità per indeterminatezza”, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il ricorso non indica in modo chiaro e specifico gli elementi e le ragioni su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quale norma stabilisce i requisiti di un ricorso in appello?
La norma di riferimento citata nel provvedimento è l’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che prescrive la necessità di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4586 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4586 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXX
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonchØ eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 628 comma primo e terzo, n.1 e comma quarto cod. pen., Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Ord. n. sez. 1364/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO