Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39731 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39731 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Sinje (Albania) il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 14/10/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari – con provvedimento emesso nel corso della udienza del 14 ottobre 2025 – rigettava la richiesta di estensione della estradizione verso la Confederazione Svizzera di NOME COGNOME, pervenuta in data 8 ottobre 2025 dal Ministero della Giustizia, a seguito di emissione di ulteriore
mandato di arresto ai fini estradizionali del 3 ottobre 2025 per reati di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente.
1.1. La richiesta di estensione era stata avanzata in considerazione del fatto che NOME COGNOME era stato già estradato verso la Svizzera a seguito di precedente mandato di arresto del 10 dicembre 2024, con provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari nel corso della udienza del 23 settembre 2025 e divenuto esecutivo.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt. 9,10,14 e 17 della legge del 22 aprile 2005, n. 69, e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di appello formalizzato la decisione di consegna alla Svizzera senza pronunciare né sentenza né ordinanza motivata;
violazione di legge, in relazione all’art. 10 della citata legge n. 69, pe omesso interrogatorio del consegnando sulla nuova domanda di estradizione, avanzata in estensione rispetto al mandato di arresto del 10 dicembre 2024;
nullità del verbale di arresto del 22 dicembre 2025 e del consenso prestato alla estradizione per violazione del diritto di difesa e della direttiva 2010/64/UE, dal momento che il verbale di arresto non venne tradotto in lingua albanese;
violazione di legge, in relazione agli artt. 10,14 e17 della citata legge n 69, all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, per non avere la Corte di appello motivato in ordine al comportamento ondivago tenuto dal COGNOME, il quale, al momento dell’arresto del 22 settembre 2025, non aveva prestato il consenso alla consegna, mentre, poi, nel corso della udienza innanzi alla Corte di appello, in data 23 settembre 2025, aveva acconsentito alla estradizione verso la Svizzera.
Peraltro, la Corte – oltre a non interrogarsi sulle ragioni di tale repentin cambiamento di idea – non aveva considerato che, nel corso della udienza del 14 ottobre 2025, il COGNOME aveva consapevolmente dichiarato di revocare il precedente consenso, perché non aveva compreso «di cosa si trattasse».
Il consenso, prestato nel corso della udienza del 23 settembre, era, dunque, ab origine viziato sotto il profilo della volontà consapevole, posto che la Corte di appello non aveva assolto agli oneri informativi ex lege previsti. In ogni caso, i Giudici del merito non avrebbero potuto validare la consegna e trasmettere gli atti al AVV_NOTAIO della Giustizia, a seguito della sopravvenuta revoca del consenso;
vizio di motivazione per illogicità, per avere la Corte di appello disposto la consegna, nonostante il consegnando avesse dichiarato di revocare il precedente consenso per non avere compreso le accuse;
violazione delle norme processuali, per avere al Corte territoriale disposto la consegna in violazione del principio di specialità;
violazione di legge, in relazione all’art. 108 cod.proc.pen., per non avere la Corte di appello concesso un congruo termine a difesa, posto che rinviava l’udienza alla data del 14 ottobre 2025, solo dopo quattro giorni dalla precedente;
vizio di motivazione, per travisamento e omessa valutazione di elementi decisivi, per avere il Giudice di merito ignorato che il consegnando, in sede di arresto, non aveva prestato il consenso, nel corso della udienza aveva repentinamente mutato idea, prestando il consenso, e infine, nel corso della udienza del 14 ottobre 2025, aveva nuovamente revocato il consenso. Il consegnando non era stato mai reso edotto di tutti gli obblighi informativi ex lege previsti;
violazione di legge, in relazione all’art. 14 della legge n. 69 per avere la Corte territoriale – senza emettere ordinanza – la consegna al AVV_NOTAIO, rendendola esecutiva, senza attendere il decorso del termine per proporre ricorso per cassazione.
Alla odierna udienza – svoltasi in forma orale- le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ante omnia occorre precisare che la legge del 22 aprile 2005 n 69, che secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe stata oggetto di ripetute violazioni da parte della Corte di appello di Bari, non è applicabile alla vicenda in esame.
La Svizzera, non essendo membro della U.E., non è destinataria delle norme della legge n 69 indicata che, invero, disciplina il mandato di arresto europeo quale strumento di cooperazione giudiziaria tra gli stati membri della Unione Europea. Alla Svizzera, dunque, salvo la stipula di trattati ad hoc con Stati terzi, si applicano le norme della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con l’Italia le norme del codice i materia di estradizione.
Ciò posto, a prescindere in ogni caso dalla errata individuazione della normativa di riferimento, occorre per chiarezza espositiva “dividere” il ricorso in due parti: a) quella relativa alle dedotte plurime violazioni , in cui sarebbe incorsa
la Corte di appello, in ordine alla richiesta di estensione della estradizione a seguito di mandato di arresto del 3 ottobre 2025 ; b) quella relative alla consegna del NOME alla autorità svizzera richiedente, disposta in data 23 settembre 2025, a seguito del mandato di arresto del 10 dicembre 2024.
3.1. Ebbene, quanto alle censure relative alla richiesta di estensione, va rilevato che la Corte di appello, nel corso della udienza del 14 ottobre 2024 udienza che si svolgeva alla presenza delle parti e dello stesso consegnando, peraltro assistito da un interprete – dichiarava l’assenza dele condizioni per l’estensione della estradizione, prendendo atto del rifiuto alla consegna espressa dal COGNOME e dal di lui difensore.
In questo contesto, i motivi proposti sotto il duplice profilo della violazione d legge e del vizio di motivazione sono inammissibili, perchè non sorretti da interesse attuale e concreto ad impugnare.
3.2. A tal riguardo, va richiamato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo il quale l’interesse ad impugnare nel sistema processuale penale va inteso come «…prospettiva utilitaristica» nel senso di «rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo ( così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693 – 01).
Ed invero, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.nel disporre che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» e che «l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse» – richiamano una nozione di interesse che deve essere apprezzata in termini di “concretezza” e “attualità”, dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, COGNOME, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, COGNOME, Rv. 221899).
3.3. In ordine al secondo gruppo di censure, relative alla consegna del NOME disposta a seguito del primigenio mandato di arresto del 10 dicembre 2024, il ricorso è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Ed infatti, dalla disamina del carteggio processuale emerge che la Corte di appello – a seguito di convalida dell’arresto e di applicazione della misura custodiale disposta con provvedimento del 22 settembre 2025 – nel corso della
udienza del 23 settembre 2025 disponeva la consegna alle autorità elvetiche del NOME, il quale – alla presenza del difensore di ufficio , avendo rinunciato espressamente alla nomina di un difensore di fiducia, e con l’assistenza di un interprete – esprimeva il consenso alla consegna.
Il provvedimento- che decideva e disponeva la consegna, essendosi al cospetto della procedura semplificata prevista dall’art. 701, comma 2, cod. proc. pen.veniva letto in udienza alla presenza delle parti. E’ noto che la lettura de provvedimento equivale a notificazione alle parti, persino se non presenti.
Dunque, il provvedimento (del quale si sarebbe potuta discutere la legittimità, non anche l’esistenza giuridica) avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente per sollevare vizi di procedura e violazioni di legge, come quelle proposte con il ricorso, nell’ordinario termine di quindici giorni: termine che, tenuto conto del dies a quo, andava a scadere il 08 ottobre 2025, mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato presentato solo il 17 ottobre 2025.
Né, ovviamente, i termini per l’impugnazione, che sono perentori, possono essere riaperti in conseguenza della attivazione della autonoma procedura di consegna per l’estensione della estradizione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.
Alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 09/12/2025