Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: Quando Sbagliare Rimedio Costa Caro
Nel complesso mondo del diritto processuale, la scelta del corretto strumento di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito fondamentale per la tutela dei propri diritti. Un errore in questa fase può precludere l’esame nel merito delle proprie ragioni, portando a conseguenze negative, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame dimostra chiaramente come l’inammissibilità di un ricorso possa derivare non da un’infondatezza delle accuse, ma da un vizio procedurale insanabile, con relative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Dalla Denuncia all’Archiviazione
Tutto ha origine dalla denuncia di un’associazione ambientalista, persona offesa in un procedimento contro ignoti. L’associazione lamentava che persone non identificate si erano introdotte in un terreno di sua proprietà, commettendo il reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.) e causando danni. Nonostante l’opposizione presentata dall’associazione, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Grosseto disponeva l’archiviazione del procedimento.
Il Ricorso e l’Errore Procedurale
Ritenendo illegittima l’ordinanza di archiviazione, il difensore dell’associazione proponeva ricorso direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Nel ricorso si lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che, sulla base degli elementi raccolti, la condotta degli ignoti avrebbe potuto configurare altri reati, come il danneggiamento (art. 637 c.p.) o la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e che quindi il caso non andava archiviato.
Tuttavia, la scelta di adire la Suprema Corte si è rivelata un errore procedurale fatale.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Conseguenze Economiche
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze dell’associazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione non è entrata nel merito della questione (se l’archiviazione fosse giusta o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza di questa declaratoria, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stata severa: la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della normativa processuale relativa ai rimedi esperibili contro un’ordinanza di archiviazione. La Corte ha chiarito che la legge, specificamente l’articolo 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale, prevede uno strumento specifico per contestare tale provvedimento: il reclamo. Questo strumento permette di sollevare determinate violazioni procedurali davanti al tribunale in composizione collegiale. Il ricorso per cassazione, invece, non è il rimedio previsto dalla legge in questo specifico contesto. Di conseguenza, avendo il ricorrente utilizzato uno strumento di impugnazione non consentito (il ricorso per cassazione anziché il reclamo), l’atto è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che non è possibile proporre doglianze diverse da quelle espressamente previste dalla norma, rendendo il ricorso presentato privo di qualsiasi fondamento procedurale.
Conclusioni: L’Importanza della Corretta Impugnazione
Questa ordinanza offre un importante monito: nel diritto, la forma è sostanza. Scegliere la via processuale errata può vanificare le migliori argomentazioni di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non ha valutato se vi fossero o meno gli estremi per continuare le indagini, ma ha semplicemente sanzionato un errore nella scelta del rimedio legale. Ciò evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica esperta, in grado di navigare le complesse regole del processo penale per garantire una tutela efficace dei diritti, evitando non solo la sconfitta processuale ma anche onerose sanzioni economiche.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza di archiviazione?
No, la Corte ha chiarito che il rimedio previsto dalla legge è il reclamo secondo l’art. 410-bis cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione per le motivazioni addotte nel caso di specie è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 cod. proc. pen., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle accuse?
Perché l’inammissibilità è una questione procedurale pregiudiziale. Se l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di legge (in questo caso, il tipo di rimedio esperibile), il giudice non può esaminare le ragioni di merito e deve fermarsi a dichiararne l’invalidità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.a.c. (Lega per l’abolizione della caccia) Onlus -Ovd, persona offesa nel procedimento aperto a carico di ignoti avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Grosseto disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato previsto dall’arti. 633 cod. pen., in ipotesi consumato in danno della ‘ Lega per l’abolizione della caccia ‘ (L.a.c.), che aveva proposto tempestiva opposizione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa (L.a.c.), che deduceva vizio di motivazione: sarebbe stato accertato che delle persone erano entrate nel terreno indicato in denuncia causando danni; tale condotta consentirebbe di procedere per il reato previsto dall’art. 637 cod. pen. o per quello previsto dall’art. 614 cod. pen.; dunque l’ordinanza di archiviazione sarebbe illegittima.
Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite.
Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il reclamo per le violazioni indicate dall’art. 410 -bis, comma 3, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME