Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 29714 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a REGGIO EMILIA il 02/05/1975
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di Reggio Emilia e avverso la Sentenza resa in pari data sempre dal Tribunale di Reggio Emilia
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, con un unico ricorso, ha contestualmente impugnato sia l’ordinanza di non convalida dell’arresto di NOME COGNOME resa dal Tribunale di Reggio Emilia il 16 maggio 2025, sia la sentenza, emessa in pari data, con la quale il suddetto è stato assolto dall’imputazione di cui all’art. 387 bis cod. pen., lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 276 cod. proc. pen e 387-bis cod. pen.;
ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulle peculiarità dell’impugnazione in questione, unitariamente rivolta avverso due provvedimenti autonomi, connotati da percorsi processuali, contenuti decisori e risvolti effettuali del tutto diversi, il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni;
rilevato, in particolare, che il ricorso risulta direttamente trasmesso a mezzo posta alla Corte, quando, di contro, ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. lo stesso andava depositato presso la cancelleria del giudice a quo;
ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem può ragionevolmente ritenersi ammissibile solo nell’ipotesi in cui essa venga poi rimessa, nei termini di legge, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, atteso che l’impugnante, nel caso di presentazione ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, si assume il rischio che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile
per tardività, perché la data di presentazione – a differenza dei casi espressa previsti (artt. 582 e 583 cod, proc. pen) – non può che essere quella in cui
perviene all’ufficio competente a riceverlo (ex multis Cass.,Sez.4, del 20/6/0
30060, Rv.235178; Sez. 5, Sentenza n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391)
ritenuto che questa Corte, l’unica legittimata a valutare l’ammissib dell’impugnazione in questione, sin da ora è in grado di affermare che entramb
rilievi devono ritenersi intempestivi, atteso che, con riferimento alla den convalida dell’arresto, il relativo termine di impugnazione è maturato il 31 mag
2025 ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lett dell’art 585 del codice di rito, mentre, per la sentenza (resa il 16 maggio 202
motivazione da rendere nel termine di cui al comma 2 dell’art 544 cod. proc. pe tempestivamente depositata), il ricorso andava proposto, al più tardi, entro
giugno 2025 in forza dei commi 1, lettera b) e 2, lettera c), sempre del citat
585;
ritenuto, in coerenza, che, alla luce delle superiori considerazioni, a contraria a ragioni di economia processuale la trasmissione degli atti al Tribu
di Reggio Emilia
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 09/07/2025